Incentivi alle aziende che assumono cassa integrati
venerdì 26 giugno 2009 by Offerta di Lavoro
La legge n. 33/2009 ha convertito con modificazioni il D.L. n. 5/2009 contenente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi e nuovi provvedimenti in materia di sostegno al reddito (S.O. n. 49 relativo alla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell 11 aprile 2009) . Il D.L. n. 5/2009 nel corso dell’esame parlamentare ha subito notevoli cambiamenti, con l’introduzione, tra le altre cose, nell’art. 7-ter – Misure urgenti in materia di occupazione.
Di particolare importanza il comma 7 che istituisce un nuovo incentivo alle assunzioni:
Possono godere dell’incentivo le imprese industriali che, mediamente, nel semestre precedente, hanno occupato più di quindici dipendenti compresi gli apprendisti, i dirigenti, i lavoratori a domicilio, gli assunti con contratto di inserimento (se si sostiene l’analogia con i vecchi contratti di formazione e lavoro allora compresi), mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti contano in proporzione all’orario svolto, purchè non abbiano in atto sospensioni dal lavoro. Tali imprese se assumono, non essendone obbligate, lavoratori destinatari per il 2009 ed il 2010 di ammortizzatori in deroga, oppure prestatori licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per fallimento o concordato preventivo da imprese non rientranti nella disciplina della legge n.223/1991 (ad esempio i datori di lavoro con un organico fino a quindici unità) godono di un incentivo da parte dell’INPS.
L’agevolazione non è riconosciuta per l’assunzione di quei lavoratori messi in mobilità nei sei mesi precedenti da un’azienda dello stesso o di altro settore di attività, con assetti proprietari, al momento del licenziamento, sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume o che con quest’ultimo è in rapporto di controllo o di collegamento.
Ricordiamo che cosa sono gli ammortizzatori in deroga: Il nostro ordinamento, al fine di sostenere il reddito dei lavoratori normalmente esclusi dai benefici della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e della Mobilità e cioè quelli provenienti da aziende fino a 15 dipendenti (art. 4, l. 236/ 93) o da aziende sopra i 15 dipendenti che non rientrano nei settori economici previsti dalla normativa di riferimento (l. 223/91), ha previsto, in caso di emergenze occupazionali in settori di volta in volta individuati, la possibilità di ricorrere a tali ammortizzatori derogando alla normativa vigente.
L’ncentivo per le aziende che assumono è pari all’indennità spettante al lavoratore defalcato dalla contribuzione figurativa, per il numero di mensilità ancora non erogate.
L’incentivo è “conguagliato” con la contribuzione.







